Si ricorda che presso alcune società del Gruppo esistono situazioni di contenzioso a fronte delle quali i rispettivi Amministratori hanno stanziato appositi fondi rischi nella misura ritenuta congrua, anche secondo l’opinione dei propri consulenti, rispetto al probabile verificarsi di passività potenziali significative.
Con atto notificato il 23 ottobre 2009, Fininvest S.p.A. ha promosso appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11786 del 3 ottobre 2009, che ha condannato Fininvest S.p.A. al pagamento in favore di CIR a titolo di danni patrimoniali della somma di € 749.955.611,93, oltre ad interessi legali sulla predetta somma dalla pronuncia della sentenza al saldo. Con tale sentenza, il Tribunale ha inoltre condannato Fininvest al risarcimento dei danni non patrimoniali sopportati da CIR, riservando la liquidazione di essi ad altro giudizio; infine ha condannato Fininvest alla rifusione in favore di CIR delle spese di giudizio, liquidate in € 981,80 per anticipazioni, € 6.394,86 per spese, € 16.148,00 per diritti ed € 2.000.000,00 per onorari oltre alle spese generali pari al 12,50% di diritti ed onorari ed oltre IVA e CPA come per legge.
All’udienza del 22.12.2009 fissata dalla Corte d’Appello per la discussione in ordine alla richiesta, formulata da Fininvest, di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’indicata sentenza, Fininvest ha consegnato a CIR fideiussione bancaria a prima richiesta per l’importo di € 806 milioni; a fronte di ciò, CIR ha dichiarato di non dare esecuzione alla sentenza di primo grado sino alla pubblicazione della sentenza d’appello.
Con comparsa del 3.2.2010, CIR si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell’impugnazione proposta da Fininvest; ha inoltre proposto appello incidentale su alcune statuizioni della sentenza di primo grado ed ha chiesto la condanna di Fininvest al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 342.259.187,26, oltre rivalutazione e interessi dal 24.1.1991.
Nel corso del giudizio è stata disposta dalla Corte una consulenza tecnica d’ufficio, che è stata depositata il 23 settembre 2010.
In data 23 novembre 2010 si è tenuta l’udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente alla stessa, le parti hanno depositato le rispettive difese finali.
In data 4 marzo 2011 si è tenuta l’udienza di discussione orale avanti alla Corte d’Appello, udienza all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.