ADOZIONE DI NUOVI PRINCIPI CONTABILI, INTERPRETAZIONI ED EMENDAMENTI

 

Principi contabili, Interpretazioni ed emendamenti applicati nel 2010

I seguenti principi contabili, emendamenti ed interpretazioni sono stati applicati per la prima volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2010.

·         IFRS 3 (2008) – Aggregazioni aziendali. In accordo con le regole di transizione del principio, il Gruppo ha adottato l’IFRS 3 (rivisto nel 2008)  Aggregazioni aziendali, in modo prospettico, per le aggregazioni aziendali avvenute a partire dal 1° gennaio 2010. In particolare, la versione aggiornata dell’IFRS 3 ha introdotto importanti modifiche, come in precedenza indicato, che riguardano principalmente: la disciplina delle acquisizioni per fasi di società controllate; la facoltà di valutare al fair value eventuali interessenze di pertinenza di terzi acquisite in un’acquisizione parziale; l’imputazione a conto economico di tutti i costi connessi all’aggregazione aziendale e la rilevazione alla data di acquisizione delle passività per pagamenti sottoposti a condizione.

·         IAS 27 (2008) - Bilancio consolidato e separato. Le modifiche allo IAS 27 riguardano principalmente il trattamento contabile di transazioni o eventi che modificano le quote di interessenza in società controllate e l’attribuzione delle perdite della controllata alle interessenze di pertinenza di terzi. In accordo con le regole di transizione del principio, il Gruppo ha adottato tali modifiche allo IAS 27 in modo prospettico, rilevando effetti sul trattamento contabile di alcune acquisizioni e cessioni di quote di minoranza di società controllate. Lo IAS 27 (2008) stabilisce che, una volta ottenuto il controllo di un’impresa, le transazioni in cui la controllante acquisisce o cede ulteriori quote di minoranza senza modificare il controllo esercitato sulla controllata sono delle transazioni con i soci e pertanto devono essere riconosciute a patrimonio netto. Ne consegue che il valore contabile della partecipazione di controllo e delle interessenze di pertinenza di terzi devono essere rettificati per riflettere la variazione di interessenza nella controllata e ogni differenza tra l’ammontare della rettifica apportata alle interessenze di pertinenza di terzi ed il fair value del prezzo pagato o ricevuto a fronte di tale transazione è rilevata direttamente nel patrimonio netto ed è attribuita ai soci della controllante. Non vi saranno rettifiche al valore dell’avviamento ed utili o perdite rilevati nel conto economico. Gli oneri accessori derivanti da tali operazioni devono, inoltre, essere iscritti a patrimonio netto in accordo con quanto richiesto dallo IAS 32 al paragrafo 35. In precedenza, in assenza di un Principio o di un’interpretazione specifica in materia, nel caso di acquisizione di quote di minoranza di imprese già controllate il Gruppo aveva adottato il cosiddetto “Parent entity extension method”, che prevedeva l’iscrizione della differenza tra il costo di acquisto ed i valori di carico delle attività e passività acquisite nella voce Avviamento. Nel caso di cessione di quote di interessenza di terzi senza perdita di controllo, invece, il Gruppo rilevava la differenza tra il valore di carico delle attività e passività cedute ed il prezzo di vendita nel conto economico.

 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni efficaci dal 1° gennaio 2010 e non rilevanti per il Gruppo

I seguenti emendamenti, improvement ed interpretazioni, efficaci dal 1° gennaio 2010, disciplinano fattispecie e casistiche non presenti all’interno del Gruppo alla data della del presente Bilancio, ma che potrebbero avere effetti contabili su transazioni o accordi futuri:

·         Improvement all’IFRS 5 – Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate.

·         Emendamenti allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate e allo IAS 31 – Partecipazioni in joint ventures, conseguenti alle modifiche apportate allo IAS 27.

·         Improvement agli IAS/IFRS (2009).

·         Emendamento all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni: pagamenti basati su azioni di Gruppo regolati per cassa.

·         IFRIC 17 – Distribuzione di attività non liquide ai soci.

·         IFRIC 18 – Trasferimento di attività dai clienti.

·         Emendamento allo IAS 39 – Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione – Elementi qualificabili per la copertura.

 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via anticipata dal Gruppo

Il Gruppo non ha optato per l’adozione anticipata dei seguenti principi, interpretazioni e aggiornamenti ai principi già pubblicati, obbligatori in periodi successivi a quelli in corso:

·         IAS 32 - In data 8 ottobre 2009, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 32 – Strumenti finanziari: presentazione: classificazione dei diritti emessi al fine di disciplinare la contabilizzazione dell’emissione di diritti (diritti, opzioni o warrant) denominati in valuta diversa da quella funzionale dell’emittente. In precedenza tali diritti erano contabilizzati come passività da strumenti finanziari derivati; l’emendamento invece richiede che, a determinate condizioni, tali diritti siano classificati a patrimonio netto a prescindere dalla valuta nella quale il prezzo di esercizio è denominato. L’emendamento in oggetto è applicabile dal 1° gennaio 2011 in modo retrospettico. Si ritiene che l’adozione dell’emendamento non comporterà effetti significativi sul bilancio del Gruppo.

·         IAS 24 - In data 4 novembre 2009 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informativa di bilancio sulle parti correlate che semplifica il tipo di informazioni richieste nel caso di transazioni con parti correlate controllate dallo Stato e chiarisce la definizione di parti correlate. Il principio è applicabile dal 1° gennaio 2011. Si ritiene che l’adozione dell’emenda-mento non comporterà effetti significativi sul bilancio del Gruppo.

·         IFRS 9 - In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari: lo stesso principio è poi stato emendato in data 28 ottobre 2010. Il principio, applicabile dal 1° gennaio 2013, rappresenta la prima parte di un processo per fasi che ha lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie e per l’eliminazione (derecognition) dal bilancio delle attività finanziarie.

In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. Per le passività finanziarie, invece, la principale modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile delle variazioni di fair value di una passività finanziaria designata come passività finanziaria valutata al fair value attraverso il conto economico, nel caso in cui queste siano dovute alla variazione del merito creditizio della passività stessa. Secondo il nuovo principio tali variazioni devono essere rilevate negli Altri utili e perdite complessive e non transiteranno più nel conto economico. Alla data del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’applicazione del nuovo principio.

·         IFRIC 14 - In data 26 novembre 2009 lo IASB ha emesso un emendamento minore all’IFRIC 14 – Versamenti anticipati a fronte di una clausola di contribuzione minima dovuta, consentendo alle società che versano anticipatamente una contribuzione minima dovuta di riconoscerla come un’attività. L’emendamento è applicabile dal 1° gennaio 2011. Si ritiene che l’adozione dell’emendamento non comporterà effetti significativi sul bilancio del Gruppo.

·         IFRIC 19 - In data 26 novembre 2009 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 19 – Estinzione di una passività attraverso emissione di strumenti di capitale, che fornisce le linee guida circa la rilevazione dell’estinzione di una passività finanziaria attraverso l’emissione di strumenti di capitale. L’interpretazione stabilisce che, se un’impresa rinegozia le condizioni di estinzione di una passività finanziaria ed il suo creditore accetta di estinguerla attraverso l’emissione di azioni dell’impresa, allora le azioni emesse dalla società diventano parte del prezzo pagato per l’estinzione della passività finanziaria e devono essere valutate al fair value; la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta ed il valore iniziale degli strumenti di capitale emessi deve essere imputata a conto economico nel periodo. L’interpretazione è applicabile dal 1° gennaio 2011. Si ritiene che l’adozione dell’emenda-mento non comporterà effetti significativi sul bilancio del Gruppo.

·         IMPROVEMENT IFRS - In data 6 maggio 2010 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“improvement”) che saranno applicabili dal 1° gennaio 2011; di seguito vengono citate quelle che comporteranno un cambiamento nella presentazione, riconoscimento e valutazione delle poste di bilancio, tralasciando invece quelle che determineranno solo variazioni terminologiche o cambiamenti editoriali con effetti minimi in termini contabili, o quelle che hanno effetto su principi o interpretazioni non applicabili dal Gruppo:

-         IFRS 3 (2008) – Aggregazioni aziendali: l’emendamento chiarisce che le componenti di interessenze di pertinenza di terzi che non danno diritto ai possessori a ricevere una quota proporzionale delle attività nette della controllata devono essere valutate al fair value o secondo quanto richiesto dai principi contabili applicabili. Quindi, per esempio, un piano di stock option concesso ai dipendenti deve essere valutato, in caso di aggregazione aziendale, in accordo con le regole dell’IFRS 2 e la quota di equity di uno strumento obbligazionario convertibile deve essere valutata in accordo con lo IAS 32. Inoltre, il Board ha approfondito il tema dei piani di pagamento basati su azioni che sono sostituiti nell’ambito di una aggregazione aziendale aggiungendo una guida specifica per chiarirne il trattamento contabile.

-         IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative: la modifica enfatizza l’interazio-ne tra le informazioni integrative di tipo qualitativo e quelle di tipo quantitativo richieste dal principio circa la natura e la portata dei rischi inerenti gli strumenti finanziari. Questo dovrebbe aiutare gli utilizzatori del bilancio a collegare le informazioni presentate e a costituire una descrizione generale circa la natura e la portata dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari. Inoltre, è stata eliminata la richiesta di informativa circa le attività finanziarie che sono scadute ma che sono state rinegoziate o svalutate e quella relativa al fair value dei collateral.

-         IAS 1 – Presentazione del bilancio: con la modifica è richiesto che la riconciliazione delle variazioni di ogni componente di patrimonio netto sia presentata nelle note oppure negli schemi di bilancio.

-         IAS 34 - Bilanci intermedi: attraverso alcuni esempi sono stati inseriti chiarimenti circa le informazioni aggiuntive che devono essere presentate nei Bilanci Intermedi.

Si ritiene che l’adozione degli emendamenti non comporterà effetti significativi sul bilancio del Gruppo.

·         IFRS 7 - Strumenti  finanziari: Informazioni aggiuntive - l’emendamento pubblicato in data 7 ottobre 2010 è applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il o dopo il 1° luglio 2011. Gli emendamenti sono stati emessi con l’intento di migliorare la comprensione delle transazioni di trasferimento delle attività finanziarie, inclusa la comprensione dei possibili effetti derivanti da qualsiasi rischio rimasto in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. Gli emendamenti inoltre richiedono maggiori informazioni nel caso in cui un ammontare sproporzionato di tali transazioni sia posto in essere alla fine di un periodo contabile. Alla data del presente Bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario  per l’applicazione degli emendamenti.

·         IFRS 1 - Prima adozione degli International Financial Reporting Standards (IFRS) – l’emendamento pubblicato in data 20 dicembre 2010 ha il fine di eliminare  il riferimento  alla data del 1° gennaio 2004 in esso contenuta e descritta come data di transizione agli IFRS e per fornire una guida sulla presentazione del bilancio in accordo con gli IFRS dopo un periodo di iperinflazione. Tali emendamenti saranno applicabili dal 1° luglio 2011. Alla data del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’applicazione degli emendamenti appena descritti.

·         IAS 12 - Imposte sul reddito - l’emendamento emesso in data 20 dicembre 2010 richiede all’impresa di valutare le imposte differite derivanti da un’attività in funzione del modo in cui il valore contabile di tale attività sarà recuperato (attraverso l’uso continuativo oppure attraverso la vendita). Conseguentemente a tale emendamento il SIC-21 – Imposte sul reddito – Recuperabilità di un’attività non ammortizzabile rivalutata non sarà più applicabile. L’emendamento è applicabile dal 1° gennaio 2012. Alla data  del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’applicazione dell’emendamento emendamenti appena descritto.

Si ritiene che l’adozione di tali emendamenti non comporterà effetti significativi sul bilancio del Gruppo.