Gli strumenti finanziari assumono particolare rilievo nella struttura economico-patrimoniale di CIR e per questa ragione, ed al fine di consentire una migliore e più chiara comprensione dei fenomeni finanziari, si è ritenuto opportuno riservare una sezione specifica alla trattazione dei principi contabili IAS 32, IAS 39 e IFRS7.
In base al principio IAS 32 gli strumenti finanziari sono classificati in quattro categorie:
e) strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) con contropartita a conto economico in applicazione della “fair value option” (fair value through profit and loss – FVTPL) e detenuti per la negoziazione (trading);
f) investimenti posseduti fino a scadenza (held to maturity – HTM);
g) finanziamenti e crediti (loans and receivables – L&R)
h) attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale – AFS)
La classificazione dipende dalla destinazione funzionale attribuita nell’ambito della gestione finanziaria ed è correlata ad una differente valutazione contabile; le operazioni finanziarie sono iscritte in bilancio in base alla data valuta delle stesse.
Strumenti finanziari valutati al fair value con contropartita a conto economico
Sono così classificati gli strumenti che soddisfano una tra le seguenti condizioni:
- sono posseduti per la negoziazione (trading);
- sono un’attività finanziaria designate in adozione della “fair value option” il cui fair value può essere attendibilmente determinato.
Il concetto di negoziazione generalmente riflette un’attività frequente di acquisto e di vendita, con la finalità di generare utili dalle variazioni di prezzo nel breve periodo.
Gli strumenti derivati sono inclusi in questa categoria, a meno che non siano designati come strumenti di copertura (hedge instruments).
La designazione iniziale delle attività finanziarie, diverse dai derivati e da quelle destinate alla negoziazione (trading), come poste valutate al fair value direttamente a conto economico in adozione della “fair value option” è limitata a quegli strumenti che soddisfano le seguenti condizioni:
a) la designazione secondo la “fair value option” elimina o riduce significativamente uno sbilancio nella contabilizzazione;
b) un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe sono gestite e la loro performance è valutata sulla base del fair value secondo una documentata strategia di gestione del rischio di investimento, e
c) uno strumento contiene un derivato implicito che soddisfa particolari condizioni.
La designazione del singolo strumento in questa categoria è definitiva, viene effettuata nel momento della prima rilevazione e non è modificabile.
Investimenti posseduti fino a scadenza
In questa categoria sono classificati gli strumenti non derivati con pagamenti fissi o determinabili ed a scadenza fissa, laddove vi siano l’intenzione e la possibilità di mantenimento fino alla scadenza.
Questi strumenti sono valutati al costo ammortizzato (amortized cost) e rappresentano un’eccezio-ne al più generale principio di valutazione al fair value.
Il costo ammortizzato è determinato applicando il tasso di interesse effettivo dello strumento finanziario, tenendo conto di eventuali sconti o premi ottenuti o pagati al momento dell’acquisizio-ne e rilevandoli lungo l’intero periodo di tempo fino alla scadenza dello strumento stesso.
Il costo ammortizzato rappresenta il valore cui è valutato alla rilevazione iniziale uno strumento finanziario, al netto dei rimborsi di capitale e di qualsiasi svalutazione per riduzione durevole di valore, aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo delle differenze tra il valore iniziale e quello a scadenza calcolato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
Il metodo del tasso di interesse effettivo rappresenta un criterio di calcolo realizzato al fine di imputare nel periodo di competenza i relativi oneri finanziari.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza correttamente il flusso atteso dei pagamenti futuri in denaro fino alla scadenza, in modo da ottenere il valore contabile netto corrente dello strumento finanziario.
In caso di alienazione anticipata, di ammontare rilevante e non determinata da specifiche motivazioni anche di un solo titolo appartenente a questa categoria, tutto il portafoglio titoli classificati come Held To Maturity deve essere riclassificato e valutato al fair value, con divieto di utilizzare questa categoria nei due anni successivi (cosiddetta tainting rule).
Finanziamenti e crediti
Rappresentano strumenti finanziari non derivati con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo e per i quali non si intendono effettuare operazioni di negoziazione.
Rientrano in questa categoria i crediti (ed i debiti) commerciali.
La valutazione di questi strumenti, ad eccezione di quelli classificati nelle partite correnti (entro i dodici mesi), è effettuata applicando il metodo del costo ammortizzato, utilizzando il tasso di interesse effettivo e tenendo conto di eventuali sconti o premi ottenuti o pagati al momento dell’acquisizione e rilevandoli lungo l’intero periodo di tempo fino alla scadenza degli strumenti stessi.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Si tratta di una categoria definita “residuale” che comprende gli strumenti finanziari non derivati che sono designati come disponibili per la vendita e che non sono classificati in una delle categorie precedenti.
Tali strumenti finanziari sono rilevati al loro fair value aumentato degli oneri accessori all’acquisto.
Gli utili o le perdite sono rilevati in una voce separata del patrimonio netto fino a che gli strumenti finanziari cui si riferiscono non sono venduti o fino a che non si accerti che hanno subito una perdita di valore. Al verificarsi di tali eventi gli utili o le perdite fino a quel momento rilevati a patrimonio netto vengono iscritti a conto economico.
Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti.
Nel caso di titoli negoziati presso mercati regolamentati, il fair value è determinato con riferimento alla quotazione di borsa (bid price) rilevata al termine delle negoziazioni alla data di chiusura del periodo.
Nel caso in cui non sia disponibile una valutazione di mercato, il fair value è determinato o in base al valore corrente di un altro strumento finanziario sostanzialmente simile oppure tramite l’utilizzo di appropriate tecniche finanziarie (ad esempio il discounted cash flow).
Gli investimenti in attività finanziarie possono essere eliminati contabilmente (cosiddetta derecognition) solo quando sono scaduti i diritti contrattuali a riceverne i flussi finanziari oppure quando avviene il trasferimento a terzi dell’attività finanziaria e di tutti i rischi e benefici connessi alla stessa.