1.d.        Perdita durevole di valore delle attività (IAS 36)

 

La Società verifica, almeno una volta all’anno, la recuperabilità del valore contabile delle attività immateriali, materiali e delle partecipazioni in imprese controllate e collegate al fine di determinare se tali attività possano aver subito una perdita di valore. Se esiste una tale evidenza, il valore di carico dell’attività viene ridotto al relativo valore recuperabile.

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita ed il suo valore in uso.

In particolare, nel valutare la sussistenza di eventuali perdite di valore delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, trattandosi di partecipazioni per le quali in alcuni casi può non essere determinabile un valore di mercato (“fair value less costs to sell”) attendibile, il valore recuperabile è stato definito nel valore in uso, inteso come il valore attuale dei flussi di cassa stimati con riferimento ai risultati attesi dalle partecipate e al valore stimato di un’ipotetica cessione finale (“ultimate disposal”) in linea con il disposto dello IAS 28 (paragrafo 33).

Quando, successivamente, la perdita di valore di un’attività viene meno o si riduce, il valore contabile dell’attività è incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile e non può eccedere il valore che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto immediatamente a conto economico.